Dall'1.1.2022 è operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) per i pagamenti in contante

Dall'1.1.2022 è operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro (il minimo edittale di 1.000 euro trova applicazione proprio a decorrere dal 001.01.2022).

Si tenga presente, infine, che per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euronel rispetto delle previste condizioni.




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