APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI



1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle cerimonie di celebrazione dei matrimoni e di costituzione delle unioni civili nel territorio del Comune di Cento, nel rispetto della normativa vigente. Art. 2 – Luogo della cerimonia 1. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati pubblicamente nella casa comunale e più precisamente: - nell’Ufficio di Stato Civile comunale; - nei locali ubicati all’interno del Palazzo del Governatore – di regola la sala del Consiglio Comunale e in Sala Zarri; - nel cortile interno del Castello della Rocca; - in due sale interne al Castello della Rocca. 2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, approva l’utilizzo di altri ambienti (locali, spazi aperti), pubblici o privati, esterni alla casa comunale, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, costituenti uffici separati di stato civile, in quanto rientranti nella disponibilità giuridica dell’ente con carattere di ragionevole continuità temporale e dedicati in via non occasionale alle predette celebrazioni. 

Art. 3 – Tariffe del servizio e loro destinazione 1. La cerimonia di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell’unione civile è soggetta al pagamento di una tariffa riferita al servizio reso. Tali tariffe variano in base alla residenza dei richiedenti, al luogo e all’orario in cui si svolge la celebrazione (“in orario di servizio” e “fuori orario di servizio”) e se si svolgono in luoghi esterni alle sedi comunali. 2. Gli importi delle tariffe di cui al precedente comma sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale. 3. In caso di celebrazioni in luoghi esterni alle sedi comunali dovrà essere stipulata apposita convenzione diretta a fornire al cittadino servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. 4. Una quota della tariffa incassata dall’ente per lo svolgimento delle celebrazioni al di fuori delle sedi comunali o al di fuori degli orari di servizio potrà confluire, ai sensi dell’art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 e sulla base dell’apposita disciplina regolamentare approvata dalla Giunta comunale, negli appositi stanziamenti di bilancio che compongono il fondo salario accessorio per la retribuzione del personale e che saranno destinate ai dipendenti coinvolti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dal CCNL Funzioni Locali e dal contratto integrativo. 

Art. 4 – Giornate per la cerimonia 1. I matrimoni con rito civile e le unioni civili vengono celebrati, di massima, durante l’orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile dal lunedì al venerdì ed inoltre, previa verifica della disponibilità del celebrante e dei locali, il sabato o la domenica, con applicazione delle tariffe previste definite “fuori orario di servizio”. 2. Di regola le cerimonie non hanno luogo nei giorni coincidenti con le solennità civili e religiose e con quello coincidente con la solennità del santo patrono. 

Art. 5 – Organizzazione del servizio 1. L’ufficio comunale competente per le procedure relative alle celebrazioni dei matrimoni e delle costituzioni delle unioni civili è l’ufficio di Stato Civile, che richiede il pagamento delle tariffe del procedimento per le celebrazioni presso le sale individuate per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.

 Art. 6 – Allestimento del luogo 1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arredare il luogo dove si svolgerà la cerimonia, con ulteriori arredi e/o addobbi, curandone la tempestiva rimozione al termine della stessa. Non è consentito l’arredamento e/o l’addobbo presso gli uffici dello Stato civile. 2. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la cerimonia.

 Art. 7 – Norme di comportamento 1. Per ragioni di sicurezza e di decoro, nelle sedi delle celebrazioni di proprietà comunale è vietato lanciare coriandoli, riso e altri segni bene auguranti all’interno dei locali concessi per la cerimonia e nelle loro immediate adiacenze. 2. I partecipanti sono invitati a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi del rito celebrato e del luogo in cui si svolge la cerimonia. 3. Nel caso si verifichino danni al luogo concesso per la cerimonia, la quantificazione degli stessi, fatta salva la diretta identificazione del responsabile, è addebitata ai richiedenti matrimonio o unione civile. 4. A garanzia di quanto previsto dal presente articolo, i richiedenti la celebrazione dovranno sottoscrivere una liberatoria in favore del Comune di Cento con cui sollevano l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e si accollano direttamente le spese causate per danni subiti dagli arredi e strutture di proprietà comunale.

 Art. 8 – Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 75 del vigente Statuto comunale, diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività del presente atto purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’atto medesimo.

 Art. 9 – Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa di settore


albo-pretorio (cento.fe.it)

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